IL TRIBUNALE DI MILANO HA DATO RAGIONE AGLI EREDI DI GIO PONTI NELLA DISPUTA CONTRO COIN. LA RAGIONE DEL CONTENDERE È LA RIPRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DA PARTE DI COIN DI UNA TOVAGLIA RECANTE LA PRESUNTA RIPRODUZIONE DI UN DISEGNO DI GIO PONTI NON AUTORIZZATA DAGLI EREDI.
Gio Ponti
Il Tribunale di Milano si è recentemente pronunciato, in sede cautelare (ordinanza del 13 luglio 2020), sulla legittimità o meno della riproduzione di opere protette da diritto d’autore su prodotti commerciali, confermando il principio secondo cui è sempre necessario il consenso dell’autore, dei suoi eredi o degli altri eventuali aventi diritto.
Il fatto da cui ha avuto origine la vicenda giudiziaria consiste nella riproduzione e commercializzazione, da parte di Coin, di una tovaglia denominata Twill recante la (presunta) riproduzione del disegno Eclissi di Gio Ponti in assenza del consenso degli eredi dell’architetto. Questi ultimi, per porre fine a tale attività non autorizzata, hanno presentato ricorso cautelare davanti al Tribunale di Milano per chiedere che venisse inibita la prosecuzione dell’illecito.
Sulla base di tale accertamento circa la tipologia di opera, il Tribunale ha accolto il ricorso degli eredi dell’artista e ha accertato la violazione dei diritti d’autore sull’opera figurativa Eclissi da parte di Coin, in quanto le tovaglie presentano un’indebita ripresa dell’identico motivo grafico e rappresentativo del disegno. E infatti nelle tovaglie Twill sono presenti gli elementi creativi di Eclissi, ovvero la rappresentazione dei due semicerchi associati tra loro con diversa colorazione, la serialità con cui i singoli elementi sono associati e la sostanziale ripresa del medesimo motivo grafico e visivo. In tale contesto le differenze di colore non conferiscono una effettiva e concreta autonomia rappresentativa al disegno riprodotto sulle tovaglie, anche perché proprio nella differenza di colorazione, variamente ripetuta, tra i semicerchi risiede la ricerca grafica e creativa dell’artista.
Con tale ordinanza il Tribunale ha inibito l’ulteriore produzione e commercializzazione delle tovaglie recanti il disegno in questione in tutte le sue varianti dimensionali e cromatiche, demandando alla eventuale fase di merito la questione della risarcibilità del danno patrimoniale e di natura morale, legato anche allo svilimento del valore dell’opera.
By Raffaella Pellegrino – artribune.com
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